Tutela del Consumatore
Il Codice del Consumo, emanato con il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 con l’obbiettivo precipuo di tutelare i consumatori, ha subito negli anni numerose modifiche e comprende la maggior parte delle disposizioni che riguardano questa specifica forma di tutela.
La disciplina contenuta nel Codice del Consumo riguarda sia i contratti standardizzati, cioè conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari già predisposti dal professionista (inteso come azienda, operatore professionale), ed i contratti individuali conclusi tra consumatore e professionista stesso.
L’ambito di applicazione è limitato ai soli contratti in cui una delle parti sia considerato, secondo la definizione fornita dalla norma, un consumatore, definito come: una persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e come controparte un professionista, che invece agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
Nel corso degli anni il Codice del Consumo è stato modificato molte volte, spesso rafforzando le regole in materia di multiproprietà, turismo organizzato, informazioni precontrattuali per i consumatori, in particolare, nei contratti conclusi a distanza e negoziati al di fuori dai locali commerciali (ad esempio contratti conclusi per il mezzo di venditori presso la propria abitazione, contratti conclusi telefonicamente oppure on line).
Le clausole vessatorie
Fra gli argomenti principali offerti dal Codice del Consumo vi è sicuramente quello che riguarda le clausole vessatorie (artt. 33 e seguenti); tale tematica si rinviene anche all’interno del Codice Civile, che agli artt. 1341 e 1342 disciplina l’efficacia delle condizioni generali di contratto e dispone una tutela del contraente che sottoscrive moduli o formulari prestampati.
Il Codice del Consumo non fornisce un elenco di clausole da considerare tassativamente vessatorie (ovvero una clausola che per il suo contenuto sia da considerare eccessivamente onerosa per chi la subisce). La vessatorietà della clausola presuppone che vi sia stata una predisposizione unilaterale del contratto da parte del professionista tale da impedire una contrattazione specifica sulle condizioni contrattuali (art. 34 ult. c.) e che ad essa sia seguito un disequilibrio della posizione del consumatore nel contesto contrattuale. L’art. 33 del Codice del Consumo genericamente definisce vessatorie le clausole che determinano uno squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali tra le parti, vale a dire uno squilibrio dei reciproci diritti e obblighi in misura significativa (art. 34 c. II), considerata la natura del bene o servizio oggetto del contratto, nonché le circostanze esistenti al tempo della sua conclusione.
Cosa possiamo fare per voi
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