Approfondimenti - La prescrizione

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Approfondimenti – La prescrizione

Premessa

Chi non è avezzo alle questioni giuridiche, spesso non comprende il significato e la portata della prescrizione, sia essa civile o penale. In particolare spesso non è chiaro il motivo per cui dopo alcuni anni venga meno la possibilità di esercitare determinati diritti.
In parole semplici, in ambito civile, la prescrizione definisce il tempo entro il quale un titolare di un diritto può validamente esercitarlo, mentre in ambito penale indica il tempo entro il quale lo Stato può far valere la propria pretesa punitiva nei confronti del soggetto che ha commesso il reato.

Per il diritto civile chi per un periodo, definito dalla legge a seconda del caso specifico, manifesta disinteresse nel voler esercitare un diritto, LO PERDE.

Per il diritto penale, dopo molti anni dalla commissione del reato, la funzione rieducativa della pena perde senso, in quanto la società non necessita di ottenere una punizione del torto subito.

La prescrizione nel processo civile

L’art. 2934 del codice civile sancisce:
“Ogni diritto si estingue per prescrizione [disposizioni attuative: 252], quando il titolare non lo esercita per il tempo [artt. 2962, 2963] determinato dalla legge [art. 1242 c. 2]
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”.

ll termine di prescrizione ordinario è di 10 anni, ma sono previste dal codice civile determinate prescrizioni brevi di 5 anni agli artt. 2947, 2948, 2949. In determinate ipotesi contrattuali è prevista anche una prescrizione più breve, v. artt. 2950, 2951, 2952.

Il decorrere del tempo, valido ai fini della prescrizione, inizia dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ed affinché la prescrizione si compia è necessario che, per tutto il periodo, il titolare del diritto non faccia nulla per esercitarlo. Ad esempio se un creditore non agisce in alcun modo per recuperare un credito, nemmeno con l’invio di una lettera di messa in mora, dopo 10 anni (esclusivamente per i casi di prescrizione ordinaria) non potrà pretendere più nulla.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che l’efficacia interruttiva della prescrizione non può essere attribuita alle semplici sollecitazioni che si limitino a contenere manifestazioni di giudizio prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta formale al debitore (Cass. Civ., sentenza 19 gennaio 1995, n. 561).
Tutti i diritti sono soggetti a prescrizione tranne quelli indisponibili (ad es. i diritti della personalità, gli status familiari come il riconoscimento di un figlio, il diritto agli alimenti), ciò significa che tali diritti sono sempre esercitabili anche dopo dieci anni.
La prescrizione può essere fatta valere solo dall’interessato, che può rinunciare alla stessa, ma non preventivamente, ad esempio tramite la predisposizione di una clausola contrattuale. Non sarà pertanto valida la clausola di un contratto che preveda la rinuncia alla prescrizione del diritto.
In tema di rinuncia alla prescrizione, la giurisprudenza sostiene che il soggetto che eccepisce la rinuncia tacita alla prescrizione deve dimostrare che sia stato posto in essere un fatto esplicitante la volontà incompatibile con quella di avvalersi della prescrizione, ma anche che il fatto sia stato posto in essere dal soggetto a cui favore la prescrizione era maturata e cioè dal soggetto che ha il diritto di farla valere e, quindi, di rinunziarvi (Cass. Civ., sentenza 7 dicembre 1995, n. 12596).

La prescrizione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice pertanto in un eventuale giudizio, sarà la parte che ne abbia interesse a rilevare che è maturato il termine ai fini della prescrizione.
La disposizione in commento, in ossequio al principio dispositivo dell’art. 2697 del codice civile, dispone che la prescrizione non operi automaticamente ma debba essere eccepita dal soggetto che vi abbia interesse, ben potendo la mancata eccezione rilevare come tacita rinunzia ad avvalersi dell’efficacia estintiva ex art. 2937.

La prescrizione nel processo penale

L’art. 157 del codice penale afferma che: “La prescrizione estingue il reato, decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale, cioè quella stabilita dalla legge, e comunque non inferiore a sei anni se si tratta di delitto, e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”

La prescrizione è una causa di estinzione del reato che si verifica allorché non sia stato possibile giungere ad una sentenza irrevocabile di condanna dell’imputato entro un preciso termine temporale individuato dalla legge.
L’ordinamento prevede che il presunto autore di un crimine non può rimanere indagato o imputato per tutta la vita, in quanto, se i tempi della giustizia sono troppo lunghi, il soggetto non può pagarne le conseguenze per decenni.
La prescrizione in ambito penale è molto complessa da calcolare, prevede regole specifiche che proprio per la loro complessità riteniamo di non riversare in questa sede.
Brevemente, essa inizia a decorrere dal giorno in cui è stato commesso un reato, anche se non è stato attivato alcun procedimento in merito. Il reato deve ritenersi estinto per prescrizione allorché sia decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Esistono però termini minimi di prescrizione, al fine di evitare che reati puniti con sanzioni di lieve entità si estinguano in tempi così rapidi da escludere la possibilità stessa per l’autorità giudiziaria di provare a perseguirli, come sopra riportato.

Il legislatore ha inoltre stabilito di sottrarre al meccanismo della prescrizione tutti i reati puniti con l’ergastolo, sia come pena principale, sia per effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti (ad esempio le aggravanti dell’omicidio di cui agli artt. 576 e 577 del codice penale) per la gravità dei reati che sono puniti con tale pena.

A differenza di quello civile, il Giudice del processo penale deve accertare costantemente se in relazione al singolo fatto di reato sia eventualmente maturato il termine della prescrizione poiché ciò determinerebbe l’estinzione del reato.